Tassazione per i lavoratori trasfrontalieri

Doppia imposizione e imposta sostitutiva

FISCALE

10/11/20242 min leggere

In data 3 ottobre 1974 Italia e Svizzera hanno sottoscritto l’Accordo relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine (di seguito anche “Accordo del 1974”), entrato in vigore con scambio di note il 27 marzo 1979. 

In particolare, viene fissato un criterio di tassazione esclusiva nello Stato di svolgimento dell’attività lavorativa prevedendo che “i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della rimunerazione che un lavoratore frontaliero riceve in corrispettivo di una attività dipendente” siano “imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta”. Conseguentemente, se un soggetto residente in Italia si qualifica come lavoratore “frontaliere” in Svizzera in base all’Accordo, la sua retribuzione sarà imponibile soltanto in Svizzera.

A seguito di negoziazioni avvenute tra il 2015-2020 Italia e Svizzera hanno siglato un nuovo accordo (2020, ma ratificato ed in vigore a partire dalla L. n.83/2023, ovvero dal 1° gennaio 2024) secondo cui il reddito da lavoro dipendente percepito dai lavoratori frontalieri rimane sì imponibile nello Stato in cui è prestata l’attività lavorativa mediante ritenuta alla fonte (fino a un massimo dell’80 per cento dell'imposta applicata normalmente nel luogo di lavoro) ma lo stato di residenza del lavoratore, a sua volta, "tassa" per concorrenza il reddito per l’intero ammontare, garantendo tuttavia l’eliminazione della doppia imposizione secondo quanto previsto dalle disposizioni convenzionali in vigore tra Svizzera e Italia.

Facciamo un esempio pratico: il lavoratore frontaliere, residente in uno dei comuni italiani di frontiera situato non a più di 20 km dal confine, percepisce un reddito da lavoro dipendente in Svizzera pari ad €100.000. Lo stato in cui lavora (Svizzera) applicherà una ritenuta alla fonte a seconda delle imposte ivi vigenti (supponiamo del 40%): al lavoratore frontaliere verrà corrisposto un netto pari a €60.000.

In italia, a sua volta, verra sottoposto ad imposizione l'intero lordo di €100.000, tuttavia andrà detratto l'importo (pari a €40.000) già trattenuto dal datore di lavoro Svizzero. 

Il nuovo Accordo prevede un principio generale per cui il carico fiscale complessivo non può, comunque, essere inferiore rispetto all’imposta che sarebbe prelevata in applicazione dell’Accordo del 1974. 

Novità dal D.L. "omnibus" (convertito in legge 07.10.24): i frontalieri possono optare, per la parte relativa alla tassazione per concorrenza in italia, ad una imposta sostitutiva ai redditi IRPEF ed addizionali pari al 25% delle imposte applicate in svizzera sugli stessi redditi da lavoro dipendente. Dunque, ritornando all'esempio di cui sopra, l'imposta sostitutiva sarà pari a €10.000,00. Tale regime fiscale viene riservato ai lavoratori che svolgevano (o abbiano svolto) dal 31.12 2018 al 31.12.2023 attività lavorativa nei confronti di datori di lavoro/imprese aventi una stabile organizzazione in Svizzera nei cantoni Ticino, Vallese e Grigioni. L'opzione è esercitata dal contribuente nella dichiarazione dei redditi. Il versamento dell'imposta sostitutiva è effettuato entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

Viene inoltre esteso il regime di applicabilità dell'imposta sostitutiva ai comuni indicati nell'allegato 2 al D.L. "omnibus" (fermo il rispetto dei requisiti di cui sopra). I lavoratori che esercitano l'opzione per l'imposta sostitutiva detraggono da questa un importo pari al 20% dei contributi dovuti per l'assistenza sanitaria.

vd. Circ. AdE n.25/E 2023 e L. n.143/2024