Somme che non concorrono all'IRPEF - Autovetture e veicoli aziendali
Uso promiscuo dell'auto aziendale
FISCALE
10/7/20243 min leggere
Uno strumento utile ad incentivare le assunzioni e fidelizzare i propri collaboratori è indubbiamente la concessione dell'auto cd. aziendale. Tale può essere offerta sia in funzione promiscua (come accade nella quasi totalità delle ipotesi) oppure per svolgere attività strettamente inerenti al lavoro svolto.
II diversi tipi di godimento del bene comportano aspetti di natura contrattuale, legale, fiscale e di costo differenti. Nell’ipotesi di auto per ragioni esclusivamente aziendali si tratta sostanzialmente di uno strumento di lavoro; nelle ipotesi di "promiscuità" (il dipendente utilizza l'auto a scopo personale e lavorativo) assume caratteristiche di vera e propria erogazione retributiva in natura la quale si aggiunge alla retribuzione in denaro.
In quest'ultimo caso di promiscuità d'uso solo una parte del valore del veicolo (ndr. quella corrispondente in ipotesi all'uso personale presunto) rimane assoggettata a ritenute fiscali e contributive, più in particolare:
la contribuzione dovuta varia sulla di valori che fanno riferimento alle tariffe elaborate dall'ACI;
il reddito da esporre nel cedolino paga del dipendente varia in funzione delle tariffe chilometriche elaborate dall'ACI in relazione all'inquinamento dell'autovettura concessa in uso promiscuo (25% fino a 60 g/km, 30% fino a 160 g/km, 40% fino a 190 g/km e 60% se superiore a 190 g/km)
entra a far parte, se non è diversamente previsto, nella base di computo delle voci retributive indirette (tredicesima, quattordicesima, T.F.R. ecc.) se e in quanto le norme contrattuali non prevedano diversamente, ovvero che tali voci debbano essere calcolate su una nozione "omnicomprensiva" di retribuzione.
Relativamente alle imposte indirette (IVA) i veicoli assegnati ai dipendenti per uso promiscuo beneficiano di un trattamento fiscale vantaggioso, con una percentuale di deducibilità fissata al 70%. Questo limite si applica sia al costo di acquisto del veicolo, indipendentemente dal titolo di possesso, sia alle spese operative (come carburante, pedaggi, assicurazioni, ecc.).
Per accedere a questo regime di deducibilità, è necessario che siano rispettate alcune condizioni (circ. n. 48/98):
l'uso dell'auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale;
l'auto deve essere assegnata per la maggior parte dell'anno fiscale (è, comunque, possibile che l'assegnazione sia discontinua e che i giorni di utilizzo vengano cumulati tra più dipendenti).
l'assegnazione deve essere documentata adeguatamente (ad esempio, tramite clausola contrattuale, contratto di comodato o accordo tra le parti).
Per quanto riguarda la detraibilità dell'IVA, questa varia in base al titolo con cui le autovetture siano concesse, ovvero gratuitamente o a pagamento. Se l'auto è messa a disposizione senza alcun corrispettivo, si considera una concessione gratuita e l'IVA può essere detratta al 40%. In questo caso, la messa a disposizione non è considerata una prestazione di servizio soggetta a IVA (art. 3, co. 6, D.P.R. 633/72). Se, invece, il veicolo è assegnato in uso promiscuo e il datore di lavoro addebita un corrispettivo per l'uso privato, le auto vengono considerate utilizzate esclusivamente nell'ambito dell'attività aziendale e sono soggette a detraibilità integrale dell'IVA. In questa situazione, la base imponibile deve corrispondere almeno al "valore normale" del servizio (D.P.R. n. 633/72, art. 13, c. 3, lett. d), calcolato secondo l’art. 51, c. 4, del TUIR, in base alle emissioni di CO2 per una percorrenza di 15.000 km annui (al netto dell’IVA). Se si tratta di un’operazione a pagamento, il datore di lavoro è tenuto a rivalsa dell’IVA sul dipendente, ai sensi dell’art. 18, D.P.R. n. 633/72.
E' chiaro che, dal punto di vista fiscale, l'assegnazione dell'auto ai collaboratori/dipendenti in uso promiscuo sia di indiscusso beneficio. Diversamente, nell'ipotesi di acquisto di autovettura esclusivamente aziendale il costo di acquisto, ai fini fiscali, rileva solo nella misura massima pari ad €18.076 (limite di spesa non previsto per l'assegnazione dell'autovettura ad uso promiscuo); su tale somma andrà calcolata la detrazione IVA al solo 40% (oltre alla detrazione fiscale nei limiti del 20%).
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