Risarcimento del danno da infortunio sul lavoro

Il danno patrimoniale ex art.2043 C.C. deve esser corrisposto con riferimento al reddito netto

LAVORO

10/28/20242 min leggere

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Il datore di lavoro veniva convenuto in giudizio dall'INAIL mediante azione di regresso. In particolare l'ente pubblico ne chiedeva il pagamento delle somme, anticipate agli eredi, derivanti dalla morte di un dipendente della società.

L'INAIL, come è noto, è obbligata per legge ad erogare determinate prestazioni a tutti i soggetti che subiscano infortuni sul lavoro o contraggano malattie professionali (principio di automaticità delle prestazioni sancito espressamente dall'art. 67 del D.P.R. n. 1124/1965). Tuttavia, se gli infortuni o le malattie professionali siano da attribuire a violazioni,  di norme o regolamenti, del datore di lavoro o di altri soggetti non riconducibili ad esso, l’Istituto ha il diritto di agire nei confronti dei responsabili per il recupero delle prestazioni erogate.

In particolare le azioni che l'INAIL può esercitare, nei confronti dei responsabili dell’infortunio o della malattia professionale, sono due: l’azione di regresso, esercitabile solo nei confronti del datore di lavoro e di altri soggetti a lui direttamente collegati (ad esempio il preposto o il delegato ex art.16 D.Lgs. n.81/2008) e l’azione di surroga, esercitabile contro tutti gli altri soggetti.

Laddove, dunque, il giudice riconosca responsabilità in capo al datore di lavoro, l'INAIL (erogato il risarcimento nei confronti del dipendente) eserciterà la rivalsa nei suoi confronti.

I danni risarcibili, come nel caso di specie, possono essere di due tipologie: il danno patrimoniale (tra cui rientrano danno emergente e lucro cessante) che si riferisce alla lesione della sfera patrimoniale del soggetto coinvolto (si pensi ad una sventurata famiglia monoreddito che, dopo la morte di un convivente, non riesca più a sostenere le spese) ed il danno non patrimoniale, che si riferisce alla lesione di beni costituzionalmente tutelati quali la salute, la famiglia ecc. 

Dal punto di vista non patrimoniale l'evento morte del convivente è indennizzabile secondo le nuove tabelle dell'osservatorio della Giustizia Civile (Tribunale di Milano). Il danno liquidato (relativo al danno affettivo, ovvero da perdita del rapporto parentale) terrà conto dell'età intercorrente tra i soggetti coinvolti, del grado di parentela e dall'assiduità della convivenza.

Diverso è l'ambito patrimoniale ove gli eredi del defunto potranno richiedere una somma di denaro relativa alla perdita patrimoniale derivante dall'evento morte. In tal senso la Corte di Cassazione (con ordinanza n.26654/2023) ha stabilito che la liquidazione del danno patrimoniale, subito da persona defunta, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito della vittima, al netto sia di tutte le spese per la produzione dello stesso (prudentemente stimabili) sia del prelievo fiscale.

La decisione meriterebbe un approfondimento in relazione alla tipologia di danno patrimoniale liquidato: considerato che solo il danno emergente (in quanto diretto a ri-equilibrare lo status quo ante) non venga assoggettato ad alcuna imposizione fiscale, nell'ipotesi in cui la somma liquidata vada a coprire non tanto una perdita quanto un mancato guadagno (a titolo di lucro cessante) potrebbe verificarsi, di fatto, una doppia imposizione. Il reddito verrebbe ri-assoggettato a tassazione separata, una volta corrisposto effettivamente agli eredi aventi causa.