Permessi legge n.104/1992
Per controllarne l'abuso non basta limitarsi ad una singola fascia oraria (se il permesso è giornaliero).
LAVORO
10/15/20243 min leggere


I lavoratori disabili in situazione di gravità o i lavoratori con familiari disabili in situazione di gravità possono beneficiare di permessi retribuiti.
L’handicap è la situazione di svantaggio sociale che dipende dalla disabilità o menomazione e dal contesto sociale di riferimento in cui una persona vive (art. 3 comma 1, Legge 104/1992).
L’handicap viene considerato grave (anche ai fini del riconoscimento della fruizione dei permessi) qualora la persona necessiti di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o relazionale (art. 3 comma 3, Legge 104/1992).
La fruizione è alternativa e varia in funzione del soggetto che ne usufruisce; per il soggetto disabile (nonché per i genitori di figli disabili con età non superiore ai 3 anni) vengono riconosciuti:
permessi orari retribuiti rapportati all'orario giornaliero di lavoro. Due ore al giorno se l'orario lavorativo è pari o superiore a sei ore, un'ora in caso di orario lavorativo inferiore a sei ore;
tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore.
Ai genitori di figli disabili, nonché al coniuge, alla parte dell’unione civile, al convivente di fatto o ai parenti e gli affini della persona disabile vengono riconosciuti tre giorni di permesso mensile, eventualmente anche frazionabili in ore.
Un lavoratore con disabilità grave che già fruisce dei permessi per se stesso può, comunque, essere assistito da altro soggetto lavoratore. In tal caso, i giorni di permesso dei due soggetti interessati non devono necessariamente fruirsi nelle stesse giornate.
Cosa si intende per frazionamento ad ore? Sebbene la Corte di Cassazione (vd. Cass. Civ., Sez. Lav., n.12679/2024 e n.26514/2024) ritenga non frazionabili i giorni di permesso, l'INPS ed il ministero (vd. INPS n.15995/2007) prevedono la possibilità di usufruire dei tre giorni di permesso su base oraria: esemplificando il lavoratore potrebbe richiedere la fruizione dei permessi anche per più di tre giorni lavorativi, purché nel limite delle complessive 18 o 24 ore mensili in base al frazionamento dell'orario lavorativo settimanale (di 36 o 40 ore). Vd. messaggio INPS n.16866/2007.
Nel caso di part-time verticale e misto fino al 50% dell'orario di lavoro limitato ad alcuni giorni del mese (ad orario pieno o ad orario ridotto), il numero dei giorni di permesso deve essere ridimensionato proporzionalmente e arrotondato all’unità inferiore o superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore. Nel caso di part-time verticale e misto con percentuale superiore al 50%, verranno riconosciuti interamente i tre giorni di permesso mensile.
La riduzione è da effettuarsi anche nel caso di contrazione dell’attività lavorativa coincidente con il periodo di integrazione salariale (CIG/FIS).
Cosa succede se il lavoratore, in permesso 104 per assistere un familiare disabile, svolga attività incompatibili con le finalità assistenziali? L'abuso del diritto è idoneo a giustificare il licenziamento per giustificato motivo soggettivo poiché oltre a violare la buona fede contrattuale (il datore di lavoro, privato di una risorsa, è costretto a riorganizzare la produzione, fermo restando la lesione della fiducia alla base del rapporto) il comportamento è socialmente riprovevole, specie nei confronti degli enti pubblici che - in sostanza - sostengono economicamente l'assenza dal lavoro (oltre alla esenzione contributiva per le ore non prestate).
Tuttavia è bene ricordare ai lettori che l'attività di controllo posta in essere dal datore di lavoro (anche usufruendo di apposite agenzie investigative) non possa limitarsi ad una singola fascia oraria ma debba estendersi ad un periodo di tempo "più ampio". Il caso è quello di una società che, licenziato il dipendente per abusivo sfruttamento dei permessi legge n.104, giustificò il recesso solamente sulla base di un report - svolto dall'agenzia investigativa incaricata - limitato a poche ore pomeridiane. La Corte di Cassazione, riformando la pronuncia della Corte di Appello, accoglie il ricorso del lavoratore poiché "non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con li turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria".
Cass. Civ., Sez. Lav., 11 ottobre 2024, n.26514/2024
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