Novità fiscali legge di bilancio

L'agevolazione contributiva si trasforma in una indennità o detrazione variabile in base al reddito annuale

FISCALECONTRIBUTI

1/3/20253 min leggere

E’ stata approvata pochi giorni fa la legge di Bilancio 2025 la quale introduce diverse novità in ambito fiscale. Tra le principali, spicca la modifica del regime del cuneo fiscale che prevede l’abbandono del sistema basato sull’esonero contributivo (del 6 e 7 %, prima gravante sul bilancio dell'INPS) con la nuova l’introduzione di alcune indennità e detrazioni a sostegno dei redditi più bassi, nonché disposizioni a sostegno della genitorialità e delle famiglie.

A. Conferma della aliquote IRPEF.

Passa nel T.U.I.R. la conferma del sistema fiscale su tre scaglioni, ovvero: 
• aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro;
• aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ed inferiori a 50 mila euro;
• aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro.

B. Eliminazione del sistema dell'esonero contributivo.

Come noto (per il 2024) la vecchia legge di bilancio aveva previsto un esonero contributivo (sulla quota dipendente destinata all'I.V.S.) pari a 6 pt. percentuali in caso di retribuzione mensile che, calcolata su 13 mensilità, non superi i €2.692 e di 7 pt. percentuali in caso di retribuzione che, calcolata su 13 mensilità, non superi i €1.923 mensili.

Con la nuova legge di bilancio si elimina tale agevolazione spostando i benefici (in breve "più soldi in busta paga") dal piano contributivo a quello fiscale. La precedente misura da una parte gravava enormemente sulle timide casse dell'INPS mentre, dall'altra, perdeva a riferimento il reddito mensile in luogo di quello - sicuramente più adatto - annuale (es. a livello di pari reddito annuale, veniva svantaggiato il lavoratore con maggiori oscillazioni in busta paga, dovute, ad esempio, dagli straordinari o voci di indennità varie).

C. I nuovi benefici fiscali.
Viene, dunque, introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l'esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% . Le nuove disposizioni prevedono, da una parte, l’introduzione di un'indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. (N.B. l'uno esclude l'altro, ovvero fino a 20.000 euro al dipendente sarà riconosciuta una indennità mentre per chi ha redditi superiori - comunque non eccedenti i 40.000 euro - verrà riconosciuta una detrazione a partire da 1.000 euro).

L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24.


Nello specifico, la somma (non per scaglioni) sarà pari:
• al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro;
• al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro;
• al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro.

La detrazione aggiuntiva, solo per chi ha redditi superiori a 20.000 euro, sarà invece pari:
• a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro;
• al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro.

Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di "reddito complessivo al fine" della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente. Rilevano, dunque, anche gli altri redditi da inserire in dichiarazione quali redditi da fabbricati, di capitale ecc. per l'accesso al beneficio.

D. Mantenuto il trattamento integrativo (ex bonus Renzi) fino ai 15.000 euro annuali.

La nuova manovra non ha, di fatto, intaccato l'agevolazione prevista dall'art.1 D.L. n.3/2020. I titolari di redditi di lavoro dipendente inferiori ad €15.000 annuali continueranno a beneficiare dei 100€ mensili in busta paga (per un beneficio totale di €1.200 annuali).

N.B. Restano ferme le detrazioni spettanti per il reddito da lavoro dipendente così come previste dall'art.13 D.P.R. n.917/1986