Gratuito patrocinio per i delitti di genere

Condizioni di accesso

PENALE

9/30/20242 min leggere

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Le vittime di stalking, violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia possono usufruire del gratuito patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalle loro condizioni di reddito. Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, per tali persone offese, non sia nemmeno necessario presentare la dichiarazione sostitutive all'inoltro della domanda, accedendo gratuitamente alla assistenza legale senza limitazioni.

Il Testo Unico sulle Spese di Giustizia (T.U.S.G.) afferma che l’accesso al gratuito patrocinio è garantito, anche al di fuori dei normali limiti di reddito, per le vittime di reati come violenza sessuale, stalking e maltrattamenti.

In particolare, i reati coperti includono i maltrattamenti in famiglia o da parte di un convivente (art. 572 del Codice penale), la mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis), la violenza sessuale (art. 609-bis), gli atti sessuali con minorenni (art. 609-quater) e lo stalking (art. 612-bis). Le vittime minorenni di reati come riduzione in schiavitù (art. 600), prostituzione minorile (art. 600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), tratta di persone (artt. 601 e 602) e atti sessuali in presenza di minori (art. 609-quinquies) hanno anch'esse diritto al gratuito patrocinio.

Pertanto, chi è vittima di questi reati ha diritto a un avvocato a spese dello Stato, anche se il reddito imponibile supera 11.369,24 euro. La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 13497/2017, ha sottolineato che per le vittime di maltrattamenti e stalking non solo non si devono rispettare i limiti di reddito, ma non è richiesta alcuna formale documentazione.

Sul tema è intervenuta, inoltre, la Corte Costituzionale la quale, con sentenza n.1/2021, ha affermato che non sarebbe leso il principio di parità di trattamento, considerata sia la vulnerabilità delle vittime dei reati in materia sessuale, che le esigenze di "incentivazione" volte a mettere in luce tali reati.

Non a caso nella legge si richiama la necessità ed urgenza di introdurre misure per assicurare una maggiore tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita degli episodi collegati alla violenza sessuale, attraverso un sistema di norme finalizzate al contrasto di tali fenomeni e ad una più concreta tutela delle vittime di suddetti reati.

Appare evidente che la finalità della disciplina in commento sia rinvenibile in una precisa scelta di indirizzo politico-criminale volta ad offrire un concreto sostegno alla persona offesa, la cui vulnerabilità è accentuata dalla particolare natura dei reati di cui è vittima, onde incoraggiarla a denunciare e a partecipare attivamente al percorso di emersione della verità; valutazione che appare del tutto ragionevole e frutto di un non arbitrario esercizio della propria discrezionalità da parte del legislatore.

Vd.Art.76, D.P.R. 30 maggio 2002, n.115.