Fringe benefit, premi di produttività e strumenti welfare

Attenzione non sono sinonimi!

LAVOROCONTRIBUTIFISCALE

11/26/20245 min leggere

Quante volte, nell'uso comune, le parole "benefit, buoni pasto, buoni spesa, premi di produttività, oppure di semplici compensi in natura" vengono utilizzate come sinonimi?

Ebbene, relativamente al trattamento fiscale delle elargizioni in denaro o in natura corrisposte nell'ambito del rapporto di lavoro, il T.U.I.R. (D.p.r. n.917/1986) adotta una precisa classificazione sulla base delle caratteristiche e finalità per cui queste vengano elargite.

La premessa fondamentale è che ogni erogazione in denaro e/o in natura del datore di lavoro al lavoratore viene assimilata (similmente ad una presunzione assoluta), a fini fiscali, quale fonte di reddito da lavoro dipendente.

Facciamo un esempio: ipotizziamo che che la Società A voglia corrispondere al lavoratore B un ulteriore compenso in natura (rispetto alla normale retribuzione annua) pari ad €500 in vista delle festività natalizie; generalmente questi €500 concorrerebbero nella formazione del reddito al pari degli altri elementi della retribuzione di fatto (quella relativa al calcolo del T.F.R.). L'art.51, comma 3, T.U.I.R. prevede, tuttavia, che tutti i valori dei beni ceduti e servizi prestati nell'anno di imposta, per un importo non superiore ad €258,23, non concorrano alla determinazione dell'imponibile. Nel nostro caso, fermo restando che l'elargizione non debba riguardare elementi della retribuzione contrattuale (il do ut facias), il datore di lavoro assoggetterà non la parte eccedente i €258,23 bensì l'intero ammontare! Tale interpretazione è stata ribadita dalla AdE (circ. n.5/E/2024). 

Dunque, vero è che tutte le prestazioni (anche liberali) corrisposte dal datore di lavoro vengano presunte quali fonti di reddito da lavoro dipendente; tuttavia esistono eccezioni che rendono non imponibile tali elargizioni, vediamo qualche esempio:

a) una prima tipologia - già vista sopra - riguarda la prestazione di beni/servizi corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore nel limite di €258,23 annui. Con prestazione di beni/servizi si intendono tutte le elargizioni diverse dal denaro e non direttamente collegate alla prestazione resa dal lavoratore. L'esempio principale può esser dato dalla gratifica natalizia (un cesto regalo, dei buoni acquisto ecc.) riconosciuta prima delle festività. La soglia di esenzione è stata innalzata, con la legge di bilancio 2024, ad €1.000,00 e €2.000,00, rispettivamente per la generalità dei lavoratori dipendenti e per i subordinati con figli a carico. Le predette somme - da non corrispondere mediante elargizioni in denaro - possono consistere in misure di sostegno al lavoratore quali, ad esempio, il pagamento delle bollette luce, acqua e gas, oppure in misura di contributo sul canone di affitto o sugli interessi gravanti sul mutuo fondiario (con immobile adibito ad abitazione principale);

b) una seconda tipologia, che nel gergo comune viene chiamata "buono pasto", è prevista dall'art.51, comma 2, lett.c) T.U.I.R.. Ad eccezione del servizio mensa interno, qualora il datore di lavoro corrisponda i cd. buoni pasto elettronici questi ultimi non concorrono alla formazione del reddito dal lavoro dipendente purché la quota giornaliera non ecceda €8 (€4 se non elettronici). E' chiaro che la corresponsione dei buoni pasto non concorre (nella pur infelice formulazione della norma) alla determinazione della soglia di cui al pt.a) 

c) i servizi welfare da erogare a tutti i dipendenti (o a categorie omogenee) aventi ad oggetto la fruizione, da parte di questi ultimi, di servizi di istruzione, educazione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, culto ecc. (vd. artt.51, lett.f e 100, comma 1, T.U.I.R.). Tali servizi, quando non erogati in funzione di premi di risultato ove sia stato presentato un adeguato piano, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Il premio di produzione può esser erogato sotto forma di welfare su scelta del dipendente (escludendone quindi l'imponibilità) solo nell'ipotesi in cui tale possibilità sia prevista dal contratto collettivo sottoscritto da OO.SS. maggiormente rappresentative. In difetto al premio di risultato si applicherà l'imposta sostitutiva, nei limiti oggettivi e soggettivi indicati dalla normativa. Anche in questo caso l'importo corrispondente non concorre nella determinazione della soglia di cui al pt.a)

I servizi welfare possono essere usufruiti, nelle ipotesi previste dalla legge, anche dai familiari del lavoratore subordinato.

d) I contributi versati dal datore a favore del dipendente per fondi di previdenza complementare non concorrono al reddito entro i limiti di deducibilità previsti (attualmente €5.164,57). Non concorre nella determinazione della soglia di cui al pt.a).

e) I contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro a casse aventi fine assistenziale, per un importo annuo non superiore ad €3.615,20. Non concorre nella determinazione della soglia di cui al pt.a).

f) le somme corrisposte dal datore di lavoro nel caso il lavoratore opti, al raggiungimento della pensione di anzianità, per la distrazione delle somme (originariamente destinate ad alimentare i contributi IVS) direttamente nello stipendio, in luogo del versamento all'INPS. L'importo corrispondente non concorre nella determinazione della soglia di cui al pt.a)

g) quanto corrisposto per garantire, alla generalità dei dipendenti, il trasporto pubblico locale. L'importo corrispondente non concorre nella determinazione della soglia di cui al pt.a)

h) azioni societarie (o di controllante), non superiori ad un importo pari a €2.065. Purché non compravendute per un termine minimo di anni tre. L'importo corrispondente non concorre nella determinazione della soglia di cui al pt.a)

i) per l'anno 2024 è riconosciuto un "bonus carburante" che non concorre alla soglia di esenzione di cui al pt.a), pari ad €200,00.

Queste sono le ipotesi ove le somme corrisposte dal datore di lavoro non concorrono, ontologicamente, alla formazione del reddito da lavoro dipendente. Diversamente, per altre tipologie di beni e servizi, il legislatore ha previsto una diversa soglia di imponibilità (ad es: autovetture ad uso promiscuo, concessione di finanziamenti a tasso agevolato, locazione di immobili in uso ai dipendenti) variabile dal caso di specie (art.51 T.U.I.R.). Dunque, fatta salva l'elencazione dei beni/servizi, indicati nelle lettere da a-i, il reddito da lavoro dipendente dovrà essere calcolato in funzione della percentuale stabilita dalla legge (ad esempio, per i finanziamenti concessi dal datore, si applica il 50% della differenza sussistente tra tasso medio ed effettivo relativo agli interessi applicati). 

Differente è, infine, è il caso dei cd. "premi di produzione". Tali vengono elargiti dal datore di lavoro sulla base di incrementi di produttività, redditività, qualità, efficenza ed innovazione misurabili ed oggettivamente verificabili (anche mediante raffronto con il sistema di valutazione delle performance aggiornato dal Ministero del Lavoro o, comunque, definiti dalla contrattazione collettiva di settore). Dunque, contrariamente alle ipotesi sopra riportate, l'erogazione del "premio" rimane sinallagmatica alla prestazione di lavoro resa dal lavoratore, fatta salva la specifica ipotesi - prevista dalla contrattazione collettiva - ove sia l'intero reparto produttivo a beneficiarne, tramite equivalente in servizi cd. di "welfare" (vd. lett.c). 

Per il 2024 è prevista una imposta sostitutiva (dunque, escludendo l'imposta IRPEF e le relative addizionali) pari al 5% nel limite complessivo di €3.000 lordi, purché il reddito complessivo annuale del soggetto beneficiario non superi gli €80.000.  La somma rimane soggetta a contribuzione, seppur agevolata fino al limite massimo di €800 (riduzione IVS di 20 punti percentuali per la quota datoriale e totale per la quota dipendente).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.