Esonero contributivo INPS - ADI e SFL

Agevolazioni fino a €8.000 per chi instaura/trasforma un rapporto di lavoro a tempo indeterminato

CONTRIBUTI

11/25/20242 min leggere

Con il messaggio n. 3888 del 20 novembre 2024, l’INPS ha fornito indicazioni per accedere agli incentivi destinati all’assunzione di beneficiari dell’assegno di inclusione (ADI) e del supporto formazione e lavoro (SFL).

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli, riconosciuto ai richiedenti di soggetti disabili, minorenni, o componenti svantaggiati, con reddito ISEE non superiore a 9.360 euro.

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) è una misura di attivazione al lavoro tramite la partecipazione di soggetti con età compresa tra i 18 e i 59 anni a programmi volti all'inserimento nel mondo del lavoro. L'iscrizione comporta, per il beneficiario, un assegno mensile pari ad €350,00. 

L’incentivo consiste in una riduzione dei contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro, esclusi i premi e i contributi destinati all’INAIL. Le condizioni variano in base al tipo di contratto:

  • Assunzioni a tempo determinato o stagionale (anche part-time): esonero pari al 50% dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 4.000 euro annui, calcolato su base mensile.

  • Assunzioni a tempo indeterminato (full-time, part-time o apprendistato): esonero fino a 8.000 euro annui per un massimo di 12 mesi, calcolato su base mensile.

  • Trasformazioni da contratto a tempo determinato a indeterminato: esonero fino a 8.000 euro annui se il vecchio contratto a tempo determinato non ha avuto una durata complessiva maggiore di 24 mesi.

In caso di trasformazione del contratto, il periodo di agevolazione viene esteso da 12 a 24 mesi, includendo eventuali benefici già goduti per il rapporto a tempo determinato. L’importo dell’agevolazione varia:

  • Contratto a tempo determinato: esonero del 50% dei contributi.

  • Contratto trasformato a tempo indeterminato: esonero del 100% dei contributi.

REQUISITI PER L'ACCESSO: Oltre al rispetto dei requisiti generali (come regolarità contributiva e applicazione dei contratti collettivi nazionali), è necessario:

  • Pubblicare l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

  • Segnalare, nella domanda, se l’assunzione è avvenuta tramite mediazione di un ente o agenzia autorizzata.

N.B.: E' importante pubblicare prima l'offerta nel SIISL e, successivamente, presentare domanda all'INPS.

Se l’assunzione è frutto di mediazione, l’agenzia o ente ha diritto a un contributo una tantum pari al 30% dell’agevolazione concessa al datore di lavoro:

  • Contratto a tempo indeterminato: massimo 2.400 euro (30% di 8.000 euro).

  • Contratto a tempo determinato o stagionale: massimo 1.200 euro (30% di 4.000 euro).
    In caso di lavoratori disabili, la percentuale aumenta al 60% per contratti a tempo indeterminato e all’80% per contratti a tempo determinato o stagionale.

I datori di lavoro devono specificare nella domanda la modalità di mediazione. L’INPS, attraverso una PEC, comunica agli enti interessati l’importo spettante. L’agenzia può poi accedere al cruscotto online dedicato sul sito dell’INPS per inserire l’IBAN necessario al pagamento.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DELLO SGRAVIO CONTRIBUTIVO: l'esonero verrà riconosciuto come conguaglio sul dovuto, previa esposizione dei dati nel flusso e-mens. E', tuttavia, importante sottolineare che tali benefici spettino nei limiti delle risorse specificatamente stanziate (vd. circ. INPS n.111/2023): dunque, in caso di insufficienza di fondi , il datore di lavoro non potrà recedere dal contratto (salvo il periodo di prova) eccependo il mancato riconoscimento dello sgravio contributivo.

Si precisa, inoltre, che la misura in oggetto è rivolta nei soli confronti del datore di lavoro il quale vedrà "rimborsato" il credito relativo alla "quota contributiva" di sua parte. Dunque, il lavoratore subordinato, continuerà a versare - tramite trattenuta dallo stipendio, da parte del datore di lavoro - l'importo di sua spettanza. 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.