Contributi INPS su ferie non usufruite dal lavoratore
Quando la mancata fruizione determina uno svantaggio per il lavoratore e per l'azienda
11/4/20243 min leggere


Come noto le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile del lavoratore (art.36 Cost. e art.2109 C.C.), atte a garantire il ristoro delle energie psico-fisiche nonché a rendere effettiva la personalità di ogni lavoratore specie se al di fuori del contesto lavorativo: una vacanza, passare del tempo con i propri familiari, dedicarsi ai propri hobby ecc.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 C.C. (giorno di riposo settimanale, piano ferie e divieto di computare il periodo ferie durante il periodo di preavviso ex art.2118 C.C.), il lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, ad eccezione di specifiche previste dai CCNL, va goduto per almeno due settimane (consecutive se richieste dal lavoratore) nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.
Il diritto alle ferie, come detto, è irrinunciabile: la liquidazione del monte ore maturato è possibile - per ovvi motivi - solamente al termine/recesso dal rapporto di lavoro; in difetto il lavoratore è obbligato ad usufruirne. In questo senso nel caso in cui - nonostante la programmazione aziendale - il lavoratore decida di non usufruire del periodo minimo feriale, il datore di lavoro può collocarlo in ferie onde evitare di incorrere in conseguenze sanzionatorie e/o risarcitorie (vd. Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2018, n.15652 e Cass. Civ., Sez. Lav., 21 aprile 2020, n.7976).
Dal punto di vista contributivo (ma anche pratico) la fruizione delle ferie viene assoggettata per l'intero, equiparandola de facto ad un periodo lavorato: in breve il datore di lavoro tratterrà dall'imponibile la quota contributiva (carico azienda e lavoratore) di competenza.
Si è detto che il lavoratore matura almeno quattro settimane di ferie all'anno, due delle quali devono essere usufruite nell'anno di maturazione; cosa accade se, nell'anno successivo alla maturazione, il dipendente non usufruisca delle restanti due settimane maturate? L'ipotesi è abbastanza frequente, sia perché la risorsa è difficilmente sostituibile oppure dovuta da mera negligenza delle parti sulla predisposizione del piano ferie.
L'INPS (vd. Circ. 7 ottobre 1999, n.186 e Interpello Min. Lav. 26 ottobre 2006 n.25/I/0005221) ha chiarito che, nell' ipotesi di mancato godimento, è onere del datore di lavoro assoggettare a contribuzione i corrispettivi di ferie maturate ma non godute. Più in particolare, a partire dal 18esimo mese successivo all'anno solare di maturazione, il monte ore ferie residuo viene assoggettato a contribuzione previdenziale, indipendentemente dall'effettivo godimento.
Salva diversa regolamentazione collettiva, ogni 30 giugno i datori di lavoro sommeranno alla retribuzione imponibile anche l’importo corrispondente al compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto. E' ovvio che, ad avvenuto godimento delle ferie maturate, i contributi previamente versati verranno "restituiti" tramite conguaglio (quadro D, Mod. DM10/2).
Sulla base di quanto sopra si potrebbe sostenere che, in un ottica complessiva, l'anticipo delle ferie non godute non determini alcuno scompenso: si tratterebbe solamente di un anticipo che, ad avvenuta fruizione, verrebbe poi restituito. Non è proprio così, specie per i dipendenti che godono del c.d. "esonero contributivo".
Brevemente, in tema di esonero contributivo (previsto anche per l'annualità 2024, presumibilmente in proroga anche per il 2025) viene riconosciuto (in favore della quota contributiva da parte dipendente) uno sgravio IVS pari al:
6% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo di €2.692;
7% se la retribuzione imponibile non eccede l'importo di €1.923.
Dunque, in ipotesi di CCNL Commercio con meno di 15 dipendenti, il lavoratore verserà solamente il 3% di IVS con contribuzione superiore a €1.923 oppure il 2% di IVS con retribuzione mensile imponibile non superiore a €1.923. Diversamente, per superamento dei minimi previsti, sarebbe onerato al versamento della quota parte contributiva pari al 9,19%.
Cosa succede in caso di contribuzione per differimento ferie? Nel caso analizzato da questo articolo - ovvero nell'ipotesi in cui il dipendente non usufruisca delle ferie maturate entro il 18esimo mese - il lavoratore potrebbe perdere la suindicata agevolazione contributiva: l'assoggettamento delle ferie non godute, determinando un innalzamento della retribuzione imponibile, va ad incidere nella contribuzione dovuta dal dipendente.
Facciamo un esempio: un lavoratore con retribuzione mensile imponibile pari ad €2.200 versa contributi IVS pari al 3% (poiché superiore ai €1.923); nel caso di differimento ferie - per un corrispettivo, ad esempio, pari a 800€ - la retribuzione imponibile varierebbe in maniera tale da escludere il lavoratore dal beneficio di cui sopra, poiché la retribuzione imponibile supererebbe l'importo massimo di €2.692
In questo modo il lavoratore, che non abbia fruito delle ferie nei 18 mesi dalla maturazione, risulterebbe (rectius, risulta) indubbiamente penalizzato.
La predisposizione di un piano ferie variabile (in funzione delle esigenze organizzative) rimane strumento efficace non solo dal punto di vista della pianificazione aziendale ma anche utile a scongiurare le nefaste conseguenze derivanti da un eccessivo monte ore ferie non goduto.
Lo studio rimane a disposizione per la predisposizione di piani ferie "ad hoc", ovvero flessibili con le esigenze organizzative dell'azienda.
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