Concordato preventivo biennale
Agevolazioni e chiarimenti dalla Agenzia delle Entrate
FISCALE
10/8/20243 min leggere


Il Concordato Preventivo Biennale (d'ora in poi CPB) è un istituto di compliance volto a favorire l’adempimento spontaneo degli obblighi dichiarativi (Dlgs n. 13 del 12 febbraio 2024).
Possono accedere solo i contribuenti esercenti attività d’impresa, arti o professioni che applicano gli indici sintetici di affidabilità (d'ora in poi ISA).
AI fini dell’applicazione del CPB ciascun contribuente può calcolare la propria proposta, per la definizione biennale del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l’applicazione degli ISA oltre ad altri dati specifici per il CPB attraverso l’utilizzo del software “Il tuo ISA 2024 CPB”.
La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all’interno dell’applicativo, terrà conto di possibili eventi straordinari occorsi durante il primo anno di applicazione del Concordato, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.
Il contribuente può aderire alla proposta di Concordato entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi: il modello è presentato congiuntamente al mod.ISA.
I redditi cui è possibile ricorrere al CPB sono: i redditi di lavoro autonomo (inclusi quelli relativi alla attività artistica, partecipazioni ex art.5 TUIR oppure percepiti sotto forma di cessione di clientela) e redditi d'impresa.
Il reddito d’impresa ovvero di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni non può assumere un valore inferiore a 2.000 euro. Anche il valore della produzione netta non può essere inferiore ad euro 2.000.
Quali sono i benefici?
Fermo restando l'obbligo contabile e dichiarativo (in breve il contribuente deve riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive) i soggetti che hanno aderito alla proposta:
sono esclusi dagli accertamenti di cui all’articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che, in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta nei periodi oggetto di concordato, non assumono rilievo per la determinazione di Irpef, Ires e Irap, nonché dei contributi obbligatori. Per questi ultimi, tuttavia, è prevista la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato;
regime di imposizione premiale rispetto al dichiarato dell'anno precedente. In breve se A nel 2022 aveva un reddito pari a 100.000 e nel 2024 accetta il concordato biennale per 120.000 gli eccedenti 20.000 verranno assoggettati non alla aliquota marginale per scaglioni (pari al 43%) bensì all'8, 12 o 15% in base all'indice di affidabilità.
I requisiti (la sopravvenienza comporta la decadenza dal beneficio).
Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al Concordato, hanno estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, sempre che sia obbligato alla presentazione;
condanna per uno dei reati tributari (previsti dal D.Lgs.10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 C.P.), commessi negli ultimi tre periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (il cd. patteggiamento);
conseguimento, nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40 per cento del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni;
adesione, durante il primo periodo d’imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
La dichiarazione relativa all’assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l’applicazione delle sanzioni penali.
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