Cessione del quinto ed indebitamento del lavoratore

Limiti di pignorabilità

LAVORO

12/2/20243 min leggere

I datori di lavoro sono spesso chiamati a trattenere quote di stipendio per cessioni volontarie o pignoramenti eseguiti "presso terzi" (il datore di lavoro, appunto). Entrambi gli istituti comportano obblighi per il datore, ma presentano differenze fondamentali: la cessione dello stipendio (cd. cessione del quinto) è un contratto di finanziamento che nasce dall' accordo tra dipendente e banca (o equipollente), mentre il pignoramento è una tipologia di esecuzione nascente da un "titolo esecutivo" (una sentenza, un titolo di credito, obbligazioni da scritture autenticate ecc.) ed è assoggettata alle norme del codice di procedura civile. Nonostante ciò, per quello che riguarda il rapporto di lavoro, entrambi sono regolamentati dal D.P.R. n. 180/1950, comportando modalità e limiti sulle trattenute dallo stipendio da corrispondere a creditori. 

Le disposizioni contenute nel citato D.P.R. variano in funzione della tipologia del rapporto di lavoro; in questa sede si analizzerà solamente l'ambito squisitamente privatistico (sottratti, dunque, i contratti di pubblico impiego e quelli del D.Lgs. n. 165/2001).

Cessione del quinto dello stipendio

La cessione dello stipendio è un particolare contratto di finanziamento in cui il lavoratore cede una parte della propria retribuzione a un soggetto (banca o equipollente) per garantire il rimborso di un prestito.

  • Durata:

    • Per contratti a tempo determinato, la durata non può superare la scadenza del contratto di lavoro.

    • Per contratti a tempo indeterminato, la durata massima è di 10 anni, salvo che il lavoratore sia prossimo alla pensione.

  • Documentazione richiesta dall'istituto di credito:

    • Certificazione Unica: attesta la retribuzione e l’eventuale esistenza di altre cessioni o pignoramenti per l'annualità precedente.

    • Attestato di servizio: conferma l'esistenza del rapporto di lavoro.

    • Busta paga: da una lettura mensile della retribuzione nonché della presenza di pignoramenti od altre cessioni in essere per il mese di competenza.

  • Obblighi del datore di lavoro: Una volta notificato l'atto, il datore deve trattenere la rata mensile e versarla alla banca dalla quota netta dello stipendio, verificando che non ecceda il quinto dello stesso. Alla cessione del rapporto è tenuto ad avvisare la società creditrice dei residui di competenza del lavoratore. 

  • Riduzione della retribuzione: se la retribuzione diminuisce oltre un terzo, la trattenuta va ricalcolata.

  • Ammortizzatori sociali: eventuali riduzioni salariali per cassa integrazione potrebbero influire sulle trattenute.

  • Cessazione del rapporto lavorativo: il datore è tenuto a versare il TFR maturato alla finanziaria fino a copertura del debito residuo. Il TFR resta vincolato fino alla scadenza del contratto di cessione.

  • Eccezioni sul TFR: in caso di divorzio, una quota del TFR può essere destinata all’ex coniuge, limitando quanto versabile alla finanziaria.

Pignoramento dello stipendio (cd. "presso terzi")

Il pignoramento presso terzi (art.543 c.p.c.) è una procedura esecutiva in cui il creditore, attraverso un’ordinanza del tribunale, chiede al datore di lavoro (terzo pignorato) di trattenere una parte dello stipendio del dipendente debitore e di versarla direttamente al creditore.

  • Ricezione e dichiarazione del terzo pignorato: Il primo passo da compiere, ricevuta la notifica dal creditore pignorante, è inviare (tramite p.e.c. o raccomandata A/R) la dichiarazione ex art.547 c.p.c. (fac-simile in fondo all'articolo).

  • Calcolo delle quote pignorabili

    • Nei limiti di legge un quinto dello stipendio al netto di imposte, contributi ed altre trattenute obbligatorie. Se sono presenti altre trattenute (es. la cessione del quinto) queste si cumulano ma non potranno superare la metà dello stipendio netto.

    • Non sono pignorabili le somme che non abbiano natura retributiva quali rimborsi spese, indennità di trasferta ed emolumenti a carattere occasionale.

  • Trattenimento dello stipendio e versamento in favore del creditore: effettuate le ritenute d'acconto (nel caso in cui il creditore sia persona fisica assoggettata) sull'importo da corrispondere al creditore, il datore provvederà al versamento secondo le modalità indicate nell'atto notificato.

  • Cessazione del rapporto lavorativo

    • in caso recesso o risoluzione per scadenza del termine il datore deve comunicare al creditore la cessazione del rapporto, riservando la quota TFR maturato fino a copertura del residuo.

    • in caso di risoluzione per morte del dipendente il pignoramento non può estendersi al TFR né sull'indennità ex art.2118 C.C. (di fine rapporto) poiché di competenza degli eredi. Eventualmente debitori in caso di accettazione dell'eredita. 

N.B. Quando il lavoratore ha già in essere un contratto di cessione, può ricorrere (oltre il quinto dello stipendio) alla delegazione di pagamento ex art. 1218 C.C. per un ulteriore finanziamento. Tale, tuttavia, rimane subordinato al consenso del datore di lavoro e, comunque, le somme complessivamente trattenuto non possono superare la metà dello stipendio netto. 

Cessione e pignoramento dello stipendio rappresentano strumenti distinti, ma entrambi richiedono una gestione attenta da parte del datore di lavoro. È fondamentale rispettare i limiti normativi e garantire che le trattenute siano sempre conformi alle disposizioni legislative per tutelare i diritti del lavoratore e adempiere agli obblighi contrattuali.