Bonus di 100 euro ai dipendenti
Novità legislative in sede di conversione del decreto "omnibus"
LAVORO
10/10/20242 min leggere


Tra le novità della legge di conversione del D.L. "omnibus" viene inserita una specie di "gratifica natalizia" consiste in un bonus una tantum, di importo paria 100 €, erogato in prossimità delle festività natalizie, ovvero con la tredicesima mensilità.
La gratifica verrà erogata su richiesta del lavoratore interessato a condizione che sia in possesso dei seguenti requisiti :
il lavoratore (subordinato, con contratto a tempo determinato o indeterminato, full o part time) ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Con reddito complessivo si intende, oltre ai redditi da attività lavorativa subordinata, redditi da cedolare secca, redditi soggetti a imposta sostitutiva (forfetari e attività d'impresa, arti o professioni) e redditi agevolati;
il lavoratore ha il coniuge non legalmente ed effettivamente separato e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, che si trova nelle condizioni previste per le detrazioni di figli a carico ( art. 12, c. 2, del TUIR ), oppure se l’altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ( art. 12 , c. 1, lett. c), X° periodo );
l’imposta lorda determinata sui redditi di cui all’articolo 49 del TUIR, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), del medesimo articolo, percepiti dal lavoratore, è di importo superiore a quello della detrazione spettante ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del citato TUIR.
L'indennità così erogata non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente.
Il bonus è proporzionato alle giornate di lavoro prestate nel 2024. Pertanto i lavoratori part time hanno diritto all’indennità senza riduzioni mentre in caso di più rapporti contemporanei i giorni sono considerati una volta sola.
Anche qualora il datore di lavoro non riconosca il bonus sopra citato, il lavoratore potrà comunque ottenerlo in sede di dichiarazione dei redditi mediante presentazione del mod.730 o redditi PF.
L'indennità deve essere richiesta dall'interessato e diretta al datore di lavoro: in tal sede il lavoratore indicherà i codici fiscali del coniuge e dei figli. Solo in sede di conguaglio verrà verificata l’effettiva spettanza dell’ indennità e qualora non fosse dovuta il datore di lavoro potrà recuperare la somma erogata.
Per il testo coordinato vd: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/10/08/24A05294/SG
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