Auto concesse in uso ai dipendenti
Novità fiscali e contributive 2025
1/27/20255 min leggere


I fringe benefit rappresentano una forma di retribuzione in natura a cui molto spesso le aziende ricorrono al fine di ridurre i costi del lavoro. Si pensi, ad esempio, all’erogazione dei buoni pasto (totalmente esente da imposizione fiscale) o ai premi di risultato (che godono di una aliquota impositiva ridotta), misure per le quali il legislatore ha previsto alcuni vantaggi di natura fiscale che permettono ai datori di lavoro di abbattere il costo legato alla manodopera. Al tempo stesso, l’erogazione dei fringe benefit permette anche ai dipendenti di fruire di una serie di benefici non solo di natura economica, ma anche psicofisica, in quanto i beni in natura contribuiscono al miglioramento delle condizioni di salute, nonché garantiscono la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
Il legislatore ha predisposto specifiche deroghe al principio stabilito dall’articolo 51, comma 1, del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), in forza del quale costituiscono reddito da lavoro dipendente tutte le erogazioni, anche sotto forma di liberalità (alias donazionI), che siano correlate o funzionali al rapporto di lavoro.
Con riferimento proprio ai fringe benefit - ferma restando la regola generale che assoggetta ad imponibilità IRPEF le somme o i servizi/beni percepiti a qualunque titolo nel rapporto di lavoro - l’articolo 51, comma 3, del TUIR stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al dipendente sono esenti da imposizione fiscale se non superano nel periodo di imposta l’importo di € 258,23. Al superamento di tale soglia, l’intero importo concorre alla determinazione del reddito ed è, di conseguenza, soggetto a tassazione. Negli ultimi anni si è assistito a numerosi interventi del Governo che hanno innalzato la soglia di esenzione, portandola nel 2024 a € 1.000 per tutti i dipendenti e a € 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico. Tale misura di favore è stata confermata dalla Legge di Bilancio 2025 per i periodi di imposta 2025, 2026 e 2027.
In questo pacchetto di benefit, la concessione dell’auto aziendale è tra quelle più diffuse nelle aziende di medio - grande dimensione. Ai fini dell’applicazione della soglia di esenzione, il quarto comma dell’articolo 51 del TUIR prevede un preciso sistema di determinazione del valore del veicolo assegnato ai dipendenti. Tuttavia, l’applicazione di tale sistema di valorizzazione è subordinata all’uso per il quale il veicolo stesso è destinato.
L’auto aziendale, infatti, può essere concessa al dipendente per finalità diverse:
• per uso esclusivamente aziendale: in questa ipotesi, il lavoratore può utilizzare l’auto concessa esclusivamente nell’esercizio della sua attività lavorativa;
• per uso esclusivamente personale: l’auto assume la natura di vero e proprio compenso accessorio, in quanto la concessione è finalizzata a garantire al dipendente un utilizzo per scopi personali e familiari;
• per uso promiscuo: l’auto può essere utilizzata dal lavoratore sia per finalità aziendali, dunque per spostamenti connessi all’attività lavorativa, sia per esigenze strettamente personali. Tale modalità è quella in cui si configura la fattispecie del fringe benefit.
In base, dunque, alla modalità di concessione dell’auto, si applicano regimi fiscali differenti.
USO AZIENDALE: Il bene non è soggetto ad imposizione da parte del dipendente.
USO PROMISCUO: l'imponibilità del bene è calcolata in modo forfettario
USO PERSONALE: soggetta a piena imposizione come vero e proprio compenso in natura. La determinazione del compenso viene parametrata al corrispettivo medio applicato (es. prezzo medio di auto a noleggio annuale).
Legge di Bilancio 2020
Il valore delle auto concesse in uso promiscuo viene determinato applicando una precisa percentuale al costo chilometrico dell’autovettura, calcolato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km annui. Questo indipendentemente dal fatto che il lavoratore abbia utilizzato di più o di meno l'autovettura; secondo il Fisco, anche se il lavoratore utilizza l'autovettura per 30.000 km all'annuo, l'uso è stabilito comunque per 15.000 km,
Una volta stabilita la percorrenza convenzionale per individuare il costo dell’auto, occorre rifarsi alle tabelle ufficiali predisposte annualmente dall’ACI.
Esempio: per un Audi Q2 35 1.5 TFSI 150CV il costo a km è pari a 0,5836
La disposizione del quarto comma dell’articolo 51 ha conosciuto negli ultimi anni alcune modifiche ad opera del legislatore, sino ad arrivare all’ultima riforma introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Nello specifico, originariamente al costo chilometrico individuato in base al modello del veicolo assegnato si applicava una percentuale fissa pari al 30%. La prima modifica si è avuta con la Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) che, con l’obiettivo di incentivare il ricorso all’utilizzo di veicoli meno inquinanti, ha predisposto un meccanismo fondato sull’applicazione di una percentuale differente in base ai valori di emissione di CO2 del veicolo.
veicoli fino a 60g/Km percentuale del 25%
veicoli da 60 a 160 g/km percentuale del 30%
veicoli da 160 a 190 g/km percentuale del 50%
veicoli superiori a 190 g/km percentuale del 60%
Dunque, nell'ipotesi sopra riportata (Q2 35 1.5 TFSI) con emissione di 135 g/km, il calcolo sarà: (COSTO DA TABELLA ACIx15.000)x30%= 2.626,20
Questo importo diviene imponibile IRPEF (con relative addizionali) e contributivo (sia conto azienda che conto dipendente). Nell'ipotesi in cui il valore rientri nella soglia di esenzione totale (€1.000 e €2.000 annui per dipendenti con figli a carico) non sarà assoggettato ad imponibile fiscale e contributivo.
Ai fini dell’imponibilità, dunque, è stato introdotto un valore più basso per i veicoli meno inquinanti, valore che cresce gradualmente man mano che aumenta il livello di emissione di anidride carbonica.
Occorre specificare che il sistema introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 doveva essere applicato alle autoimmatricolate e concesse a decorrere dal 1° luglio 2020. Pertanto, nelle ipotesi di immatricolazione e concessione antecedenti a tale data spartiacque si faceva riferimento alla normativa precedente, applicando dunque la percentuale fissa del 30%. L’Agenzia delle Entrate ha avuto poi modo di dirimere alcuni dubbi relativi alle ipotesi di veicoli immatricolati prima del 1° luglio 2020 ma concessi ai dipendenti con contratti stipulati successivamente a tale data con la circolare 46/E del 14 agosto 2020.
Novità legge di Bilancio 2025
La nuova Legge di Bilancio, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 30 dicembre 2024, ha introdotto un nuovo sistema di valorizzazione delle auto concesse in uso promiscuo. Questo sistema si basa essenzialmente sulla tipologia di alimentazione del veicolo.
Pertanto, per i veicoli immatricolati e concessi a decorrere dal 1° gennaio 2025, sul costo chilometrico individuato dalle tabelle ACI si applicheranno delle nuove percentuali su percorrenza convenzionale annua pari a 15.000km:
10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica;
20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in;
50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in.
Questo meccanismo di nuova introduzione, se è vero che da una parte mira a favorire la transizione ecologica ed energetica, premiando i lavoratori e le aziende che ricorrono al plug-in e all’elettrico, è altrettanto vero che dall’altra presenta una criticità. Il nuovo criterio favorisce in un certo senso quei dipendenti ai quali viene concesso un veicolo che ha un’emissione di CO2 superiore a 190 g/km, in quanto, in caso di concessione e immatricolazione fino al 31 dicembre 2024 si applicava la percentuale del 60%, mentre nell’ipotesi di immatricolazione e concessione successiva si applica una percentuale più bassa, pari al 50%. Resta, invece, immutato l’impatto sotto il profilo fiscale e contributivo per quei lavoratori in possesso di un veicolo con emissioni comprese tra i 160 e i 190 g/km.
Pertanto, paradossalmente risultano maggiormente danneggiati dalla nuova disposizione i dipendenti che hanno in uso veicoli ad emissione più contenuta.
Anche in questo caso è prevista una data spartiacque che comporta l’applicazione del precedente regime nelle ipotesi di immatricolazioni e contratti di concessione stipulati fino al 31 dicembre 2024.
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